COME RINEGOZIARE IL MUTUO PER LA CASA.
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Con la pubblicazione del Decreto del Ministero del Tesoro 24 marzo 2000 n. 110, avvenuta il 9 maggio 2000, risulta finalmente completo il quadro normativo in materia di rinegoziazione dei mutui edilizi. I principali riferimenti normativi consistono nella legge n. 108 del 1996, conosciuta come legge antiusura, e la legge 13 maggio 1999 n. 133 che all’art, 29 prevede : - al comma 1, che gli Enti che concedono contributi agevolati, ma anche le persone fisiche o le società destinatarie di tali contributi possano, disgiuntamente, chiedere all’Istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento risulti superiore al tasso effettivo globale medio periodicamente determinato con Decreto del Ministero del Tesoro; - al comma 3, che con regolamento del Ministro del Tesoro siano emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo. Il regolamento, come detto, è stato pubblicato lo scorso 9 maggio e prevede in sintesi quanto segue. 1. La rinegoziazione potrà essere richiesta tanto dagli enti che erogano i contributi, quanto dai mutuatari, i quali dovranno però essere in regola con i pagamenti delle rate, ed il tasso applicato sarà costituito dal tasso globale medio rilevato dal Ministero del Tesoro, in vigore alla data di presentazione della domanda (il tasso, per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2000, è pari al 5,82% ed il tasso di usura è dell’8,73%. 2. Il nuovo tasso verrà applicato a decorrere dal primo intero rateo di interessi successivo alla data di presentazione della domanda, vale a dire, che per le domande presentate entro giugno i benefici saranno percepiti a partire dalla rata pagabile in dicembre. 3. In sede di prima applicazione, invece, il beneficio era retroattivo e decorreva dal 1° luglio 1999, con l’ulteriore vantaggio di veder applicato il minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo luglio 1999 - giugno 2000, ma a godere di questi benefici sono stati solo coloro i quali hanno presentato domanda di rinegoziazione entro il 9 giugno 2000. 4. La commissione di rinegoziazione non potrà superare lo 0,5% del capitale residuo (mediamente gli istituti di credito applicavano l’1%).
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